Agevolazioni fiscali in edilizia, al via il decreto legge

Riviste le deroghe al divieto cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici e novità per la detrazione fiscale prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche

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Roma -È approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 di ieri, 27 febbraio 2024, la legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, il decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia”, in vigore dal 30 dicembre 2023. La legge è stata approvata, senza modificazioni, prima dalla Camera dei deputati e poi, in via definitiva, il 20 febbraio, anche dal Senato, ed entrerà in vigore da oggi.

Il provvedimento introduce, con soli tre articoli, disposizioni che mirano a:
–    evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus conduca a una revoca dei benefici fruiti (articolo 1, comma 1), introducendo una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti in detta disciplina e per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020
–    consentire ai contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell’anno 2024 (articolo 1, comma 2)
–    ridurre ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1)
–    fare assicurare contro il rischio sismico i contribuenti che abbiano già beneficiato del Superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2)
–    ridefinire la disciplina della detrazione fiscale prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche disposta dall’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020 (articolo 3).

In particolare, l’articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l’opzione, di cui all’articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020, per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero, ai sensi dei commi da 4 a 6 dello stesso articolo 121, in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Pertanto, in tale contesto, non opera più la riduzione al 70% dell’aliquota di agevolazione che lo stesso articolo 119, comma 8-bis, prevedeva a partire dal 1° gennaio 2024, per le spese sostenute relativamente agli interventi sui condomìni e ai correlati interventi sui singoli immobili.  A tal proposito, si ricorda che gli stati di avanzamento dei lavori effettuati, in base al comma 1-bis del medesimo art. 121, non possono comunque essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Ed infine, gli interventi effettuati riguardano condomini e persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, comprese le persone fisiche per i lavori sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, ovvero su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione

L’articolo 2, al comma 1, intervenendo sulla deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito previsto dal Dl n. 11 del 2023, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell’agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del Dl n. 34/2020, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, polizze assicurative a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

L’articolo 3, infine, procede ad una rivisitazione della disciplina della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020, restringendo dal 30 dicembre 2023, l’ambito oggettivo dell’agevolazione.

Infatti, al comma 1, l’agevolazione è limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, e dotati della necessaria asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. È inoltre ribadito che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, con bonifico bancario o postale “parlante”. Infine, è abrogato il comma 3 del medesimo art. 119-ter che prevede il riconoscimento dell’agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Il comma 2, invece, modifica l’articolo 2, c. 1-bis, del Dl n. 11/2023, per eliminare, dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, ad eccezione degli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15 mila euro.

Il comma 3, infine, consente comunque di continuare ad applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  • se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Ad integrazione di tale disciplina, giunge, in questi ultimi giorni, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024, con il quale è stata disposta la proroga al 4 aprile 2024 del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui allo stesso articolo 121 del Dl n. 34/2020, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2023.

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