Spese per detrazioni edilizie, necessario titolo e consenso
L’agevolazione spetta anche nei casi in cui il possesso dell’immobile risulti da un titolo diverso da un contratto di locazione o di comodato ma idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale
Roma – Il detentore dell’immobile può fruire della detrazione prevista per le spese sostenute per interventi edilizi se si trova in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Il possesso dell’immobile deve inoltre risultare da un atto regolarmente registrato al momento di inizio dei lavori e deve essere sussistente quando sono sostenute le spese. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n.112 del 23 maggio 2024 fornita a un contribuente.
Nella domanda presentata all’Agenzia, il contribuente dichiarava di essere il titolare dei diritti edificatori dell’edificio oggetto dell’intervento nonché il proprietario del terreno dove è stato autorizzato l’intervento edilizio e riteneva di avere diritto al beneficio fiscale previsto all’articolo 16-bis del Tuir per le spese sostenute per la demolizione del fabbricato collabente. La detrazione in questione è pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Nell’interpello di oggi, le Entrate evidenziano innanzitutto come tra gli interventi di ristrutturazione edilizia elencati dal D.p.r. n. 380/2001 sono compresi “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti”. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Per quanto riguarda la detrazione di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (Superbonus), tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo, purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale e che risulti da un documento con data certa.
Nel caso in esame, il detentore dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi edilizi richiamati dalla norma, a condizione che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori. Il possesso deve inoltre sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente l’avvio dei lavori. La data di inizio di questi deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.p.r. n. 445 del 2000.