Conformità Bonus edilizi, il visto “ora per allora” è ininfluente

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Roma – Il visto di conformità “ora per allora”, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del Dl n. 50/2022, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.
Dunque, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. È necessario, che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.

In ogni caso, nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:

  • il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta
  • il codice fiscale del condominio (se applicabile)
  • il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente)
  • il codice fiscale del primo cessionario/fornitore
  • la tipologia di intervento agevolato
  • l’anno di sostenimento della spesa
  • l’ammontare della spesa sostenuta
  • l’ammontare del credito ceduto.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

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