Immobili societari, via libera al Superbonus per il locatario

L’unica condizione è che il contratto d’affitto sia regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese, se antecedente tale inizio

ROMA – Gli interventi edilizi agevolabili, effettuati su una unità abitativa detenuta in locazione, “funzionalmente indipendente” e con “uno o più accessi autonomi dall’esterno”, sono ammessi al Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia ubicato in un edificio escluso dall’agevolazione, perché di proprietà di una società di capitali.

La precisazione, fornita dal Fisco è tratta, come in altre occasioni, dalla circolare n. 24/2020 che ha chiarito molteplici aspetti della norma introduttiva dell’agevolazione (articolo 119 del Dl “Rilancio”).

In tale documento di prassi, infatti sul punto, ha specificato che la detrazione spetta:

  • anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
  • anche se il proprietario è una società, cioè un soggetto escluso dall’agevolazione
  • quando è verificata la contestuale sussistenza dei requisiti di “indipendenza funzionale” e di “accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio, il tetto).

Ciò detto, l’istante, che detiene l’immobile, oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato e che ha ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori, può fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni, i limiti e gli adempimenti previsti dalla norma.

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