ROMA – Sono due le importanti modifiche al “decreto Aiuti” (Dl 50/2022): una semplifica la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale; l’altra, in materia di bonus edilizi (recupero edilizio, efficientamento energetico, interventi antisismici, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), amplia l’applicabilità delle regole sulla cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel dettaglio: · è stata abrogata la norma (comma 3-ter dell’articolo 2) che condizionava la concessione dei bonus per luce e gas relativi al secondo trimestre del 2022 (stesso articolo 2, commi 1, 2 e 3) al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis (200 mila euro su base triennale), mettendone quindi a rischio l’effettiva fruibilità.
Ora, invece, le imprese potranno utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta liberamente, senza alcun vincolo quantitativo; · è stata abrogata la disposizione (comma 3 dell’articolo 57) secondo cui soltanto alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate a partire dal 1° maggio 2022 era applicabile la novità introdotta dallo stesso “decreto Aiuti” per facilitare la circolazione dei crediti legati alle detrazioni edilizie (articolo 14, comma 1, lettera b). In base a tale norma, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo possono sempre cedere il credito (quindi, anche prima che si siano esaurite le prime tre cessioni ammesse, una “libera” e due a soggetti “qualificati”, come invece previsto in precedenza) a soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa ovvero con la capogruppo, in pratica, quindi, a tutti i loro correntisti società, professionisti e partite Iva. Ora, pertanto, tale possibilità non è più circoscritta alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, ma è estesa anche a quelle precedenti.