ROMA – Dalla sua introduzione il Superbonus ha ben presto evidenziato problematiche applicative. Ciò ha costretto di fatto il legislatore ad intervenire più volte per cercare di migliorare la misura in due direzioni per renderla, da una parte, più sostenibile per le Casse dello Stato e, dall’altra, per aggirare le frodi nelle cessioni del credito.
In particolare con il 2023 sono state introdotte diverse novità come il passaggio della detrazione applicabile del Superbonus da 110 % a 90 % a partire dal 1° gennaio 2023 per la generalità dei casi e dei soggetti ammessi all’incentivo, stabilita dal Decreto Aiuti Quater, salvo eccezioni. In primis l’aumento da 4 a 5 del numero totale delle possibili cessioni del credito. Risulta quindi esserci una prima cessione libera tra tutti i soggetti, seguita da massimo 3 passaggi ulteriori (non più due come in precedenza) in favore di soggetti qualificati come banche, intermediari finanziari oppure assicurazioni. Infine, le banche hanno la possibilità di cessione del credito, per un ulteriore passaggio, ai loro correntisti muniti di partita IVA. Questa novità è stata introdotta dal Decreto Aiuti Quater convertito in Legge, dopo un primo ok in Legge di Bilancio 2023 per il periodo scoperto tra il 1° gennaio all’entrata in vigore, appunto, del DL Aiuti Quater.
Sussiste poi la possibilità per le imprese che realizzano lavori con il Superbonus e hanno problemi di liquidità di accedere alle garanzie SACE, per i cosiddetti “prestiti ponte”. Parliamo di finanziamenti a garanzia pubblica, a corto termine, per chi ha un credito in attesa di essere incassato. L’obiettivo della misura è cercare di sbloccare il mercato edile.
Il Superbonus in sostanza si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento. Vale anche per i proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, Istituti autonomi case popolari (IACP); cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Per soggetti IRES, si intende quelli passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società, come per esempio, le società di capitali, gli Enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società e simili.
La detrazione del Superbonus è stata istituita con un’aliquota fissa pari al 110 %. Nel tempo, però, il Superbonus è divenuto molto dispendioso per le casse statali. Parliamo di circa 43 miliardi di investimenti ammessi a detrazione in data 31 agosto 2022, che porteranno a detrazioni per 47,3 miliardi di euro. Per questo motivo, il Decreto Aiuti Quater ha anticipato il suo ridimensionamento da 110 al 90 % già dal 1° gennaio 2023. Il sistema a scalare era stato infatti già stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 dal 2024, ma l’urgenza di rientrare nel budget ha imposto un’accelerazione dei tempi.
Come stabilito dal Decreto Aiuti Quater convertito in Legge e dalla Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1° gennaio, si può usufruire del Superbonus al 110 %, quindi con detrazione piena, solo nei seguenti casi; ossia quando i lavori siano effettuati su immobili unifamiliari e solo sino al 31 marzo 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento finale presentato da progetto; quando siano effettuati su condomìni purchè la CILA, propedeutica alla fruizione del Superbonus, sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022. Quando si tratta di interventi effettuati da IACP e cooperative l’agevolazione è al 110% fino a 31 dicembre 2023, ma a patto che entro il 30 giugno 2023 i responsabili abbiano effettuato almeno il 60% dell’intervento; per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, ma solo se l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
Nel 2023 cambiano anche i requisiti di accesso al Superbonus per le villette. Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti Quater è possibile avere accesso al Superbonus al 90 % dal 1° gennaio 2023 per le villette o unità unifamiliari solo se: si tratta di prima casa il contribuente possiede un reddito sotto i 15.000 euro variabile in base al “quoziente familiare” secondo un nuovo sistema di calcolo.