ROMA – Le norme di riferimento sono analoghe, quindi, va da sé che le modalità di cessione e tracciabilità dei bonus energetici (articolo 4, comma 8, Dl n. 34/2023) siano le stesse avallate, in prima battuta, con il provvedimento del 30 giugno 2022 e man mano estese ad altre tipologie, come i crediti derivanti dal “caro energia”. Lo dispone un provvedimento firmato ieri 27 giugno 2023, con il quale è approvata anche la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione, le relative istruzioni e specifiche tecniche.
I crediti d’imposta interessati sono:
a) quello a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nello stesso trimestre
b) quello per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
c) il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
d) quello dedicato alle imprese diverse dalle gasivore, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Tra le analogie, però, naturalmente cambiano i tempi di presentazione. In questo caso, il modello di comunicazione deve essere trasmesso dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.
I cessionari, a loro volta, possono utilizzare i crediti d’imposta in argomento esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023. A tal proposito il provvedimento annuncia a breve l’istituzione degli appositi codici tributo.
Riguardo, infine, alle ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati, possibili in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, il documento odierno precisa che le stesse devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini delle prime.