Roma – Se un condominio ha disposto il bonifico bancario relativo a spese che danno diritto al Superbonus entro il 31 dicembre 2023, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla norma, può accedere al beneficio nella misura del 110%. Nel caso di questa forma di pagamento, infatti, le spese si considerano sostenute nel momento in cui viene dato ordine alla banca, in applicazione del principio di cassa. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 137 del 20 giugno 2024.
Nell’istanza d’interpello presentata, la circostanza in esame fa riferimento a un condomino incaricato di effettuare i pagamenti relativi ai lavori di un condominio minimo senza amministratore. I pagamenti in questione sono stati effettuati mediante bonifici bancari disposti tramite home banking sabato 30 dicembre 2023. Le contabili bancarie, viene precisato, riportano come ”data di inserimento” il 30 dicembre 2023, come ”data di esecuzione” il 2 gennaio 2024 e ”data valuta” il 3 gennaio 2024.
Come dichiarato dall’istante, proprietaria di un’unità immobiliare facente parte del condominio, l’assemblea condominiale aveva precedentemente deliberato l’effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica consistente nell’isolamento termico a cappotto dell’edificio, incaricando un condomino a gestire i contratti di appalto, ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso. Le opere, unitamente ad altri interventi ”trainati” realizzati nelle unità a destinazione abitativa di proprietà esclusiva dei singoli condomini, avrebbero consentito di raggiungere il doppio salto di classe energetica richiesto per l’accesso alle agevolazioni statali, come previsto dall’articolo 119 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).
Inoltre, la Cila relativa agli interventi è stata presentata in data 25 novembre 2022, pertanto, ha precisato l’istante, risultano soddisfatte le condizioni per la fruizione del beneficio nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 894, della legge n.197/2022).
Il quesito era pertanto riferito al corretto anno di imputazione della spesa ed in particolare se debba considerarsi sostenuta nel 2023 o nel 2024.
Nella risposta fornita, l’Agenzia ha richiamato parte della prassi già emanata su alcune questioni interpretative relative al Superbonus e ha ricostruito l’evoluzione della disciplina compiuta, in particolare, con il decreto Aiuti-quater (Dl n. 176/2022), e poi con l’articolo 1, comma 894, della n.197/2022. Il primo ha stabilito, tra l’altro, che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni. Il secondo ha dettato i casi in cui anche per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus continua a spettare nella misura del 110%.
Ciò detto, l’Agenzia ha ricordato che ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse, occorre fare riferimento, per persone fisiche, esercenti, professionisti ed enti non commerciali, al criterio per cassa (circolare n. 24/E del 2020). A questo proposito, con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, ha evidenziato che, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ”Telefisco” del 1° febbraio 2024, è stato affermato che in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista effettua l’ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
Nel caso di specie, il bonifico è stato ordinato nel 2023, pertanto l’Istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.