Bonus edilizi over 75%, al via i nuovi codici per l’utilizzo delle ulteriori rate

ROMA 27 NOV 2024 – Debuttano, con la risoluzione n. 55 del 26 novembre, i codici tributo “7774”, “7775” e “7776”. Dovranno essere utilizzati da banche, assicurazioni e intermediari, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, acquistate per un corrispettivo pari o superiore al 75% della detrazione, in mancanza della prevista comunicazione.

I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’articolo 121, comma 3-ter, del decreto legge n. 34/2020. La disposizione ha infatti stabilito che i soggetti qualificati, banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione, debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali. Il modello e le modalità di invio della comunicazione sono stati definiti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 21 novembre. Se manca la comunicazione, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei quote annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate.

La risoluzione n. 55 di oggi, puntuale, come indicato nel provvedimento stesso, istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti edilizi coinvolti risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dalla norma richiamata. Le rate potranno essere spese dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I codici sono:

  • “7774” denominato “superbonus art. 119 dl n. 34/2020 – ulteriorere partizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”
  • “7775” denominato “sismabonus art. 16 dl n. 63/2013 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”
  • “7776” denominato “bonus barriere architettoniche art. 119-ter dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”.

Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Il sistema controlla se il credito utilizzato corrisponda all’importo disponibile per ogni annualità, in caso contrario la delegata di pagamento è rifiutata. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24, tramite ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il documento di prassi specifica, al riguardo, che nel campo “anno di riferimento” del modello deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del  bonus in base all’ulteriore ripartizione, nel formato “AAAA”.

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